Decreto di nomina 31.03.2021

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL  31 MARZO 2 021

VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione;

VISTO, in particolare, il secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unità giuridica ed economica;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la "direttiva 1999/31/ CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti" e, in particolare, l'articolo 13, concernente la "Procedura di chiusura e digestione successiva alla chiusura" delle discariche;

 

VISTO il decrteto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'articolo 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;

VISTO l'articolo 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/ che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conforme o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima ossia le discariche autorizzate o in funzione al 16 luglio 2001;

VISTO l'articolo 8, commi 1e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'attuazione del citato articolo 120 della Costituzione;

VISTO, altresì, l'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui, "in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [ ..] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale  inerzia dei suddetti enti";

 

VISTO, in particolare, il comma 2-bis del citato articolo 41 della legge n. 234 del 2012, ove si prevede che "nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza  della  Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari", e che "decorsoinutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti  necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario";

 

VISTO, inoltre, il comma 2-quater del medesimo articolo 41 della legge n. 234 del 2012 ai sensi del quale le previsioni sopra ripostate "siapplicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione";

 

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019 nella causa 498/17 che, su ricorso presentato dalla Commissione europea il 17 agosto 2017, ha accertato l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi imposti dall'articolo 14 lettere b) e c) della  direttiva 1999/31/CE;

ATTESO che secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019 gli interventi di adeguamento o di chiusura di cui all'art. 14, della direttiva  1999/31/CE, dovevano  essere completati  entro il 16 luglio 2009;

RILEVATO che ciascuna discarica oggetto della menzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 presenta una situazione tecnico-amministrativa differente in rapporto allo stato di avanzamento degli interventi di adeguamento o di chiusura;

PRESO ATTO che gli impianti di discarica situati: a) nel Comune di Francavilla al Mare (CH),  in

!      località Valle Anzuca, b) nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, c) nel Comune di

Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, sono oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia    dell'Unione

Europea del 21 marzo 2019;

TENUTO CONTO del forte ritardo accumulato dalle amministrazioni locali competenti nell'esecuzione degli interventi sulle citate discariche collocate nei comuni di Francavilla al Mare (CH), Maratea (PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ) e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento  o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine di evitare nel più breve tempo possibile il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano;

RITENUTO necessario adottare nei confronti delle suddette amministrazioni locali apposite diffide con le quali stabilire la specifica tempistica per il completamento delle diverse attività da porre in essere relativamente a ciascuna discarica, con l'avvertenza che in caso di inutile decorrenza dei termini assegnati saranno esercitati i poteri sostitutivi in relazione a quanto disposto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, con i quali le autorità territoriali competenti, nonchè i soggetti responsabili della gestione delle discariche, sono stati diffidati, entro termini congrui, a realizzare e completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa i siti di discarica situati, a) nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, b) nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, c) nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019, come proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, che ha calcolato tali termini nel corso dell'istruttoria condivisa con gli enti territoriali, basandosi su una stima dei tempi di realizzazione degli interventi, tenuto conto dell'entità e della complessità tecnica di ognuno di essi nonché dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti  dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e considerato, altresì, un coefficiente temporale di sicurezza tale da consentire di fare fronte ad eventuali  imprevisti;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'll giugno 2019, con le quali il Generale B.CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis della legge n. 234 del 2012,    Commissario    straordinario    per    la    realizzazione    degli    interventi     necessari

j           all'adeguamento, alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi 81 siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

f VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, introducendo ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, ha previsto al comma 1, per il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2 bis, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, la possibilità  avvalersi,  sulla base di  apposite

convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento;

VISTO, in particolare, ilcomma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 111del 2019, con ilquale è stato previsto che ilsudetto Commissario unico unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'articolo 5, comma 3 del citato decreto-legge n. 111del 2019, con ilquale si prevede la possibilità, per il Commissario unico, di avvalersi di una struttura di supporto composta da personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO, inoltre, il comma 5 dello stesso articolo 5, come modificato dall'articolo 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;

 14 ottobre 2019, n. 111, proponendo per tale incarico il Generale B. CC. Giuseppe Vadalà,   già nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della citata legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

del territorio  e del mare  pro-tem pore,  ha  chiesto  di procedere  alla  nomina  del    CommissarioVISTA la nota n. 611del 13 gennaio 2021, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela

rl                                        straordinario per la bonifica delle discariche abusive, aj sensi dell'articolo 5 del  decreto-legge

VISTA la nota n. 4504 del 17 febbraio 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri­ Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha chiesto, stante l'intervenuta modifica governativa, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, le determinazioni del Ministro in ordine alla conferma o meno della proposta precedentemente  formulata;

VISTA la nota n. 3852 del 3 marzo 2021, con la quale il Ministro della transizione ecologica, nell'esprimere il proprio assenso al conferimento dell'incarico di Commissario unico al Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà, ha preso atto del decorso infruttuoso dei termini fissati dalle diffide per la messa a norma delle discariche situate, a) nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, b) nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, c) nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, e, pertanto, al fine di un migliore coordinamento delle azioni da intraprendere nei diversi ambiti territoriali considerati, ha proposto l'estensione del mandato commissariale del Gen,. B.CC. Giuseppe Vadalà anche alle suddette discariche;

VALUTATI i risultati conseguiti dal Commissario straordinario Generale B. CC. Giuseppe Vadalà nell'adempimento del compito di realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle discariche già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa;

CONSIDERATO che il Generale B.CC. Giuseppe Vadalà, per tutta la durata dell'incarico, è collocato in posizione di comando, aspettativa ofuori ruolo presso il Ministero della transizione ecologica  a decorrere  dalla  data  della presente  delibera;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà iri ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

VISTO il curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà;

RITENUTO che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

RITENUTO necessario dare esecuzione alle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14

ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente delle discariche situate, a) nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, b) nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, c) nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, determina un  grave pregiudizio  agli interessi  nazionali;

SENTITI i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 41 della legge 24 dicembre

2012, Il. 234;

VISTE le note di invito rivolte ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni interessate;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica;

DELIBERA

 

Articolo 1

  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 il Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, già nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, è confermato, per un triennio a decorrere dalla data della presente deliberazione, Commissario unico. Il Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà sarà collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.
  2. Al Commissario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1a 5, del decreto­ legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Articolo 2

  1. Al predetto Commissario è corrisposto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
  2. Il compenso di cui al comma 1verrà determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
  3. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi; l'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.

Articolo 3

  1. Al Commissario unico B.CC. Giuseppe Vadalà, è attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa, delle sotto indicate discariche abusive, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019, per violazione degli obblighi imposti dall'articolo 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE:
    1. Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca;
    2. Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro;
    3. Comune di Moliterno (PZ), in località Tempa La Guarella;
    4. Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci
  2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modificazioni, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014,
  3. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 116.
  4. Il Commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.

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