Il procedimento di condotta di cui sopra o metodo operativo venutosi a strutturare al fine di soddisfare le condizioni, poste dal mandato, e stabilite dalla Comunità Europea, ovvero:
- (i) assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- (ii) catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
- (iii) attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti nei siti non mettano in pericolo la salute dell’uomo e l’ambiente. Pertanto svolgere analisi per verificare se i rifiuti abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare quanto prevede la pertinente normativa italiana /(messa in sicurezza e/o bonifica e/o rispristino);
ha portato, lo staff, ad ideare la redazione di un atto ufficiale (Determina di conclusione del procedimento ai sensi dell’art 242 del D.Lgs. 152/2006 – vedasi figura sotto ed in appendice alla relazione la sezione: Annessi determine) univoco e riassuntivo dei procedimenti eseguiti. Un documento, a firma del Commissario, dove lo stesso si assume la piena responsabilità delle azioni realizzate e che sia di omogeneizzazione e riepilogativo di tutto il lavoro svolto per il raggiungimento delle condizioni del mandato governativo.
L’atto costituisce il documento finale che viene inviato alla Commissione Europea, nel quale si citano i momenti salienti del procedimento amministrativo, si raccolgono le varie fasi del processo, si riuniscono le ragioni per cui si è giunti a ritenere il sito in sicurezza, si collegano quindi gli aspetti amministrativi con quelli tecnici. In tal modo, dunque, il Commissario Straordinario ripercorre gli step principali descrivendo i vari esiti analitici. Attraverso questa modalità conclusiva si riesce a dare un quadro completo ed esaustivo che ordina gli atti sulla base della sequenza tipo, prevista dal decreto legislativo 152/2006 ma che, al contempo, tiene conto delle peculiarità e specificità di ogni singolo sito di ex discarica.
Difatti, nel così detto testo unico dell’ambiente, per i siti potenzialmente contaminati, come tutte le ex discariche oggetto di infrazione, sono previste le indagini preliminari ambientali, il piano di caratterizzazione (progettazione ed esecuzione), l’analisi di rischio sito specifica, il progetto di bonifica e/o messa in sicurezza. Pertanto, in ogni citata Determina Commissariale sarà rintracciabile sia l’atto amministrativo che l’elaborato tecnico relativamente a ciascuna delle fasi materialmente eseguita sul sito.
Frequentemente viene riportato in virgolettato una parte degli elaborati tecnici o amministrativi allegati alla Determina stessa, ad esempio: i verbali di conferenze di servizi, gli stralci di pareri tecnici, i dati derivanti da analisi laboratoriali, le analisi di laboratorio, i pareri dei soggetti indicati dalla norma per la vidimazione della avvenuta bonifica quali le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (Arpa), le Autorità di Bacino (AdB) le Aziende Sanitarie Locali (ASL), i Dipartimenti Ambiente e Bonifiche delle Regioni amministrative, ecc.
Tali richiami offrono un’immediata fotografia sia del modello concettuale adoperato per la risoluzione delle criticità del sito, sia dell’efficacia delle misure adottate. Inoltre, nella parte finale della Determina vengono specificamente richiamate le 3 condizioni: (i) assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;(ii) catalogare e identificare i rifiuti pericolosi; (iii) attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti nei siti non mettano in pericolo la salute dell’uomo e l’ambiente. Pertanto svolgere analisi per verificare se i rifiuti abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare quanto prevede la pertinente normativa italiana /(messa in sicurezza e/o bonifica e/o rispristino), cui la Commissione Europea fa riferimento per ritenere il sito idoneo a fuoriuscire dalla procedura di infrazione. In corrispondenza delle tre condizioni viene sinteticamente associato quanto eseguito e/o riscontrato per soddisfare il rispetto delle condizioni stesse.
E’ utile evidenziare che un tale atto riassuntivo, nonché di piena assunzione di responsabilità, non era presente nelle precedenti azioni di bonifica e di richiesta di fuoriuscita dalla procedura di infrazione da parte del Ministero dell’Ambiente, tale è la valenza del documento che la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea ha evidenziato, in occasione dell’invio della notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito del settimo semestre successivo alla sentenza della CGUE del 2.12.2014 – causa c-196/13 : “…la Commissione, nel riconoscere che tutte le discariche per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio sono state effettivamente messe in regola, come illustrato dettagliatamente…, si rallegra per i risultati positivi conseguiti dal Commissario Straordinario e, segnatamente per la qualità delle informazioni inviate e lo sforzo per sistematizzare il più possibile la documentazione prodotta”.