atti di trasparenza amministrativa della PA
Trasparenza
accesso civico generalizzato
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
accesso civico Semplice
ACCESSO CIVICO SEMPLICE Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023
Prima d procedere alla segnalazione e alla compilazione del modulo è utile ricordare che: CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE Ragionevolezza • Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa Modalità • La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati al par. 3) • Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. COSA SI PUÒ SEGNALARE Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI • dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identita' della persona segnalante; • mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; • svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti; • dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento; • comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.
OIV _ Organismo indipendente Valutazione della Performance
L’O.I.V. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; Valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonchè dell'utilizzo dei premi; Propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi. L’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa. I compiti di cui sopra sono ben elencati precisati dall’Anac al link https://www.anticorruzione.it/-/organismi-indipendenti-di-valutazione-oiv-art.-44-d.lgs.-33/2013-
Amministrazione trasparente
sezione amministrazione trasparente dell'Ufficio del Commissario unico alle bonifiche delle discariche
Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza concretizza un percorso volto alla prevenzione amministrativa del rischio corruttivo e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di “malamministrazione”. Il Piano si presenta, strutturalmente, come un documento programmatico in cui sono evidenziate le finalità e le linee di indirizzo da perseguire sia nell’attività anti corruzione che in tema di trasparenza intesa quale misura di “estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione” così come specificato dalla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016. Il documento adottato si colloca nell’ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato.
- Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione PTPC 2019 - 2021
- Rapporto annuale PTPC 2019
- Rapporto annuale PTPC 2020
- Rapporto annuale PTPC 2021
- griglia di rilevazione OIV 2021
- Rapporto annuale PTPC 2022
- griglia di rilevazione OIV 2022
- Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione PTPC 2022-24
- griglia di rilevazione OIV 2023
- Rapporto annuale PTPC 2023