tenuto conto
della direttiva 1999/31/CE del consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti e in particolare l'art.13 "procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura delle discariche
tenuto conto
il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'articolo 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;
VISTO l'articolo 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/ che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conforme o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima direttiva ossia le discariche autorizzate o in funzione al 16 luglio 2001;
VISTO, altresì, l'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";
VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui, "in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [ ..] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti.
VISTO, in particolare, il comma 2-bis del citato articolo 41 della legge n. 234 del 2012, ove si prevede che "nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica Italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari", e che "decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario";
VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019 nella causa 498/17 che, su ricorso presentato dalla Commissione europea il 17 agosto 2017, ha accertato l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi imposti dall'articolo 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE;
ATTESO che secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019 gli interventi di adeguamento o di chiusura di cui all'art. 14, della direttiva 1999/31/CE, dovevano essere completati entro il 16 luglio 2009;
TENUTO CONTO del forte ritardo accumulato dalle amministrazioni locali competenti nell'esecuzione degli interventi sulle citate discariche collocate nei comuni di:
Francavilla al Mare (CH), Maratea (PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ)
e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine di evitare nel più breve tempo possibile il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano
VISTA la nota n. 3852 del 3 marzo 2021, con la quale il Ministro della transizione ecologica, nell'esprimere il proprio assenso al conferimento dell'incarico di Commissario unico al Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà, ha preso atto del decorso infruttuoso dei termini fissati dalle diffide per la messa a norma delle discariche situate, a) nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, b) nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, c) nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, e, pertanto, al fine di un migliore coordinamento delle azioni da intraprendere nei diversi ambiti territoriali considerati, ha proposto l'estensione del mandato commissariale del Gen,. B.CC. Giuseppe Vadalà anche alle suddette discariche;
RITENUTO che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;
CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente delle discariche situate, a) nel Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca, b) nel Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro, c) nel Comune di Moliterno (PZ) in località Tempa La Guarella e, d) nel Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci snc, determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali;
Al Commissario unico B.CC. Giuseppe Vadalà, è attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa, delle sotto indicate discariche abusive, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019, per violazione degli obblighi imposti dall'articolo 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE:
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- Comune di Francavilla al Mare (CH), in località Valle Anzuca;
- Comune di Maratea (PZ), in località Montescuro;
- Comune di Moliterno (PZ), in località Tempa La Guarella;
- Comune di Tito (PZ), in località C.da Aia de' Monaci